Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.  
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 34.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche).

Articolo 34.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche).

        1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

            a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;


Pag. 140-141
            b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;  

            c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;

 

            d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;». Le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;

 
            e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;  

            f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

 

            g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

            h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;

 

            i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».